I militari non hanno capito la portata involontaria della riforma, tantomeno i governi tricolore. Dal primo luglio 2005 i giovani non devono più prestare il servizio di leva obbligatorio. Le Forze armate diventano un corpo di professionisti. La leva obbligatoria, però, non è stata abolita ma sospesa. In caso di “crisi” i giovani “in età di leva” potrebbero essere richiamati fulmineamente alle armi
Ecco la novità sottovalutata. Con la legge 331/2000 la violazione dell’articolo 11 della Costituzione si configura direttamente come reato in quanto violazione dell’articolo 1 della nuova legge sulle Forze armate. E quindi il dovere di disobbedienza a un ordine contrario all’articolo 11 della Costituzione si collega direttamente a un obbligo chiaro ed esplicito sancito dall’articolo 1 della legge 331/2000.
Negli ultimi 14 anni quanti governi tricolore hanno violato impunemente queste disposizioni normative partecipando alle guerre decise dagli angloamericani? L'Italia non ha più sovranità militare dal 1943. Un esempio? Il capo di stato maggiore della difesa unitamente al ministro della difesa e al capo dello Stato, sono tutti indistintamente subordinati al comando NATO.
Andiamo alla radice. Il 3 settembre 1999, il Consiglio dei ministri approvò il disegno di legge proposto dal ministro della difesa Carlo Scognamiglio. Il pretesto pompato ad arte da giornalisti prezzolati e mass media telecomandati, era quello che doveva avviare il processo per giungere al superamento della coscrizione obbligatoria. Il provvedimento fu presentato al Senato l'8 ottobre 1999 quale disegno di legge numero 6433 ("Delega al Governo per la riforma del servizio militare") e, dopo essere stato approvato con modificazioni il 14 giugno 2000, passò alla Camera dei deputati per diventare successivamente legge 14 novembre 2000 numero 331. Nella relazione di accompagnamento si legge:
«Le forze militari [...] oltre al tradizionale e perdurante ruolo di difesa della sovranità ed integrità nazionale, sono chiamate ad una funzione più dinamica per garantire la stabilità e la sicurezza collettiva con operazioni di gestione delle crisi e di supporto della pace. Ciò implica la necessità di trasformare lo strumento militare dalla sua configurazione statica ad una più dinamica di proiezione esterna, con più rapidi tempi di risposta all'insorgere dell'esigenza ed una più completa e complessa preparazione professionale. Il modello interamente volontario è quello che meglio risponde a questa nuova connotazione e funzione dello strumento militare. (...) Non si tratta, peraltro, di abolire la coscrizione obbligatoria, ma solo di prevederla in casi eccezionali, quali quelli di guerra o di crisi di particolare rilevanza, che richiedano interventi organici ».
L’esercito professionale ha come scopo fondamentale la conduzione di missioni armate all’estero. Vale a dire: la finalità generale nella quale si inquadra la sospensione della leva è estremamente negativa e “legalizza” per modo di dire l’impegno italiano in nuove guerre. I giovani che si arruoleranno devono sapere che il loro sangue e le loro vite servono all’estero, in un concetto di missione militare alquanto allargato che non coincide più con quello della “difesa della Patria”, come sancito invece dall’articolo 52 della Costituzione.
In punta di diritto, tuttavia, è emersa una ignorata novità giuridica: l’introduzione dell’articolo 11 della Costituzione in una legge ordinaria, la 331/2000, resa operativa con il decreto legislativo numero 215 del 2001, cui ha fatto seguito il decreto legislativo numero 236 del 2003.
La legge 331/2000 sancisce, all’articolo 1, che “l’ordinamento e l’attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione”. L’articolo 1 della legge 382/1978 (Norme di principio sulla disciplina militare e istituzione della Rappresentanza Militare) aveva circoscritto i compiti delle Forze Armate alla “salvaguardia delle libere istituzioni” e alla tutela della “collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità”. L’articolo 1 della legge 382/1978 recita: “Le Forze armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamento e la loro attività si informano ai princìpi costituzionali. Compito dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica è assicurare, in conformità al giuramento prestato e in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità”.
Come si può notare la legge restringeva gli scopi delle Forze armate all’ambito della difesa del suolo patrio e delle istituzioni nazionali. La legge 331/2000 presenta delle novità e, pur stabilendo che “compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato” (articolo 1 comma 3), introduce fra gli scopi delle Forze armate quello delle missioni all’estero devono avvenire “in conformità alle regole del diritto internazionale” (articolo 1 comma 4). Il compito della legge 331/2000, ossia quello di allargare il compito della Forze armate alle crisi internazionali, ha dovuto fare i conti con un formale rispetto della Costituzione e pertanto è stato necessario richiamarne esplicitamente l’articolo 11.
Le alte sfere militari italidiote - sempre subordinate al comando NATO (il deus ex machina dell’unione europea) non si sono accorte delle conseguenze squisitamente giuridiche, ma per la prima volta l’articolo 11 della Costituzione è uscito dal carattere vagamente programmatico - in cui l’avevano voluto relegare - per diventare un principio regolatore e vincolante. In tal modo una legge ordinaria - scritta per scopi militari - rende paradossalmente effettivo il principio di pace sancito dalla prima parte dell’articolo 11 della Costituzione: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali».
Come aveva insegnato don Lorenzi Milani “L’obbedienza non è una virtù”. Occorre sapere inoltre che il Regolamento di disciplina militare (DPR 545/1986) ha introdotto novità di rilievo quali il “dovere di disobbedienza” a ordini che siano finalizzati a violare la legge. Nell’articolo 25 del Regolamento di disciplina militare è infatti sancito il principio per cui “il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine e informare al più presto i superiori”.
Nel momento in cui una legge ordinaria (la 331/2000) rende inderogabile il rispetto dell’articolo 11 della Costituzione, di fatto sancisce il dovere di disobbedienza a qualunque attività delle Forze armate sia in contrasto con esso. Quando un principio della Costituzione viene recepito espressamente dalla legislazione ordinaria esso passa dalla generica sfera “morale” a quella più propriamente prescrittiva e diviene “cogente”, ossia diventa una disposizione legislativa che determina un obbligo inderogabile. Nel momento in cui una legge ordinaria (la 331/2000) recepisce e rende “cogente” l’articolo 11 della Costituzione, di fatto sancisce il dovere di disobbedienza a qualunque attività delle Forze armate sia in contrasto con esso.
Quanti piloti dell’Aeronautica tricolore hanno disobbedito e si sono rifiutati negli anni ‘90 di bombadrare la Jugoslavia? Prima della legge 331/2000 il militare che non voleva violare l’articolo 11 della Costituzione - per esempio con la partecipazione a un bombardamento all’estero - doveva disobbedire all’ordine di bombardare dichiarando di essere obbligato a “obbedire alla Costituzione” come prescritto dal giuramento militare (codificato dalla legge 382/1978 e dal Regolamento di disciplina militare). La violazione dell’articolo 11 veniva a configurarsi come conseguenza dell’inosservanza della legge che imponeva il rispetto del giuramento il quale a sua volta prescriveva il rispetto della Costituzione che contiene l’articolo 11: una catena logica ma lunga, tortuosa e non diretta.
Allora, il dovere della disobbedienza militare è sancito dalla legge.
riferimenti:
Regolamento di disciplina militare
http://www.militari.org/Legge_disciplina_dpr_545.htm
Legge 14 novembre 2000, n. 331 “Norme per l’istituzione del servizio militare professionale”
http://www.ngnu.org/leggi/331.html
libro bianco
http://www.difesa.it/APPROFONDIMENTI/ARCHIVIOAPPROFONDIMENTI/LIBRO_BIANCO/Pagine/Parte_V.aspx
iter di riforma:
http://www.senato.it/leg/13/BGT/Schede/Ddliter/6516.htm
di Gianni Lannes
fonte: sulatestagiannilannes.blogspot.it
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